Art. 13.

      1. Le pensioni di invalidità devono permettere la dignitosa sopravvivenza e tutelare l'utilità sociale dell'invalido. All'invalido è inoltre erogata assistenza medica gratuita, ivi compresa la fornitura di protesi, ausili e dei relativi ricambi. Sono inoltre organizzati corsi di avviamento ad attività compatibili con le condizioni dell'invalido.
      2. Le pensioni per gli anziani non aventi altri redditi devono consentire un livello di vita dignitoso.
      3. Nessun soggetto, a causa della mancanza di mezzi personali, può essere privato delle cure mediche indispensabili alla sua sopravvivenza.